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Leggi e Atti Di Proprietà


Messaggio consigliato

Ciao a tutti, masterizzando una campagna con ambientazione medieval/fastasy, mi sono trovato col chiedermi come potrebbe funzionare il possedimento delle terre e gli eventuali atti di proprietà.

Chiunque dispone di informazioni o valide congetture e possa far un pò di luce sull'argomento è ben accetto :cool: , grazie.

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Dipende dal periodo storico, cmq la terra è di proprietà del regnante e lui la concede ai suoi vassalli perché sia amministrata.

La terra su cui si costruisce una locanda o un campo di patate è del vassallo e a lui vanno le tasse.

A seconda del regno/feudo vi sono delle concessioni da ottenere con degli atti notarili per costruire una casa, piuttosto che un laboratorio di vasellame.

Puoi lasciare tutto libero, piuttosto che mettere delle basilari ma rigide leggi sulla costruzione o inizio di case o attività.

Per "comperare" un proprietà da un altro mercante si deve passare tramite un notaio, ma questo solo se esiste la proprietà privata.

Tu quindi, cosa preferisci? che la proprietà privata esiste oppure no?

I regni stessi si possono espandere o contrarre a seconda che le guerre vengano finanziate ipotecando città / province con la corporazione dei banchieri.

Ciao :)

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Quindi diciamo che una tenuta di un nobile e i suoi possedimenti terrieri, (in caso di morte senza eredi), tornano ad essere amministrati da chi regna (organi competenti ovviamente)?

Sbaglio o in passato c'era qualcosa riguardo al passaggio dei beni alla chiesa?... comunque grazie

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Riguardo ai contratti, ecco qualcosa che ti può essere utile:

I TIPI DI TERRENO

Novalia → Terra coltivata per la prima volta.

Exartum → Porzione di bosco disboscata, trasformata in coltura.

Saltus → Terreno destinato al pascolo, misurato nel numero di animali ospitabili (soprattutto maiali).

Silva Infructuosa→ Non adatta né al pascolo, né alla coltura.

Campo → Terreno coltivato a varie colture, con la tecnica della rotazione agraria.

Terra Vacqua → Non seminata perché abbandonata o a riposo.

Prato→ Pascolo recintato, riservato.

Sedimen→ Zona del Manso dove c’è una casa, il pozzo, l’orto (pummario se di frutti), l’aia.

TIPI DI CONTRATTO

Contratto Redatto → Nuovo mezzo di accordo, con i libellari che si impegnano a lavorare.

Questo contratto ha 3 caratteristiche:

Carattere miglioratizio dei terreni→ i terreni non sono fatti degradare;

Lunga durata→ i terreni hanno bisogno di molto tempo;

Efficacia reale → il contadino si vede riconosciuti alcuni diritti.

Capitale Fondiario ed Eccedente → il primo è per il signore, il secondo per il contadino.

Enfiteusi → Prestito in cui colui a cui si presta può usare per se il ricavato. Ha durata per 3 generazioni.

Libello → Contratto di 29 anni, per determinate colture. Contratto in duplice copia, al momento del rinnovo si paga il “Calciarum”, sorta di canone.

Precaria→ Ce ne sono di vari tipi:

Oblata: 2 atti, la donazione di un contadino ad un signore e richiesta di affidamento della terra stessa. Si hanno 2 documenti: la precaria, redatta a forma di preghiera, la prestaria, in cui si presta il terreno.

Data: richiesta a mo’ di preghiera per avere in affidamento un terreno, se questo non era posseduto in precedenza dal contadino.

Remuneratoria: Il contadino dona la terra, il signore la restituisce accresciuta.

Commutativa: Donazione del contadino, affidamento di un territorio diverso, ma equivalente.

Precarie susseguenti con contratto di compravendita: Contadino vende il terreno al signore, che a sua volta da in precaria un appezzamento. È un mascheramento di strozzinaggio, poiché il terreno è il pegno per il mutuo.

Pastinato → Contratto di 10 anni, ha come oggetto l’impianto di alberi fruttiferi e uliveti. Il pastinatore fa suoi per intero i frutti. A scadenza del contratto, può diventare o un contratto di parziaria (rimanendo si può mantenere parte dei frutti) o un contratto di parzionaria (se il terreno è diviso in due parti, una va al signore,

l’altra al contadino). Nel secondo caso, la parte è estratta a sorte. La terza opzione è sciogliere il contratto.

Soccida → Contratto per il bestiame. Anche per questo ce ne sono varie versioni:

Semplice: Stimati gli animali, per la durata del contratto si dividono a metà tutto ciò che si ricava. A fine contratto il rimanente è diviso a metà.

A Capo Salvo: Se un animale perisce, il pastore ne è responsabile. A fine contratto tutto viene restituito al padrone.

Di Ferro: Non importa se muoiono animali. Il contadino a fine contratto deve restituire il valore iniziale (ferro perché gli animali sono considerati “immortali”)

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