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Visualizzazione dei contenuti con la reputazione più alta il 13/06/2006 in Messaggi

  1. codice civile: art 2576: acquisto del diritto: il titolo originario dell'aquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. art 2577: contenuto del diritto: l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicaree la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. art 2579: interpreti ed esecutori: agli artisti attori e interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindiche sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione. Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione. art. 2580: soggetti del diritto: il diritto d'autore spetta all'autore ed ai suoi aventi cause nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali. art.2581: trasferimento dei diritti di utilizzazione: i diritti di utilizzazione sono trasferibili. il trasferimento per atto tra vivi deve essere per iscritto. art.2582: ritiro dell'opera dal commercio: l'autore, qualora concorrono gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare lopera dal commercio, salvo l'obbligo d'indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l'opera medesima. Questo diritto è personale e intrasmissibile. questo è quello che ho trovato sul mio caro codice civile.. vediamo se trovo altro...mmmmmmm http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm qui c'è la protezione del diritto d'autore e i diritti connessi al suo esercizio ossia tutta la parte delle leggi speciali. qui ho trovato solo questo, non so se ti serve o meno, in ufficio ho moltissimo materiale, se ti servono chiarimenti o ti serve qualcosa in particolare chiedi pure.
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